Bonus in edilizia, nuovi limiti e restrizioni

di: Anna Baldassari

Dopo lo scempio prodotto dalla legislazione d’emergenza del “110% Superbonus” (D.L. n. 34/2020), era inevitabile l'introduzione di nuove restrizioni e limiti nel settore delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Con tutte le eccezioni e deroghe (poche) del caso, le novità possono sinteticamente così riassumersi:

  • Ristrutturazioni ordinarie. Livellamento delle percentuali di detrazione delle spese per ristrutturazioni edilizie: 50% delle spese sostenute se trattasi di “prima casa”, 36% in tutti gli altri casi. Senza distinguo e senza differenze. Le percentuali si riducono rispettivamente al 36% e 30% per gli interventi sostenuti nel 2026 e 2027. Dal 2028 la percentuale di detrazione dovrebbe essere unificata al 30% con un limite di spesa di euro 48.000,00 per ogni unità immobiliare (Tab.1).
  • Bonus arredo. Invariata la percentuale del 50% delle spese sostenute se connesse ad un intervento di ristrutturazione.(Tab. 2)
  • Bonus verde. Abolizione del bonus verde per la sistemazione di giardini e aree verdi (Tab. 3)
  • Ecobonus. Al posto delle varie percentuali diversificate in funzione della tipologia di interventi, si introduce il medesimo trattamento previsto per le ristrutturazioni ordinarie. Dal 2028 l’agevolazione dovrebbe essere abrogata (Tab.4-5)
  • Sismabonus. Regime analogo a quello previsto per gli interventi Ecobonus. Abolizione a decorrere dall’anno 2028 (Tab. 6)
  • Superbonus 110%. Riduzione drastica della percentuale di detrazione degli interventi trainanti e trainati del Superbonus che dalla originaria percentuale del 110% scende al 65% (con tutte le eccezioni e deroghe del caso). (Tab. 7-8)
  • Barriere architettoniche. Proroga fino al 2025 della detrazione del 75% su interventi specifici. Abrogazione dal 2026 ed applicazione delle detrazioni ordinarie per ristrutturazioni edilizie (Tab. 9)
  • Cessione del credito e sconto in fattura. Possibile per alcuni interventi e a determinate condizioni tra le quali l’aver sostenuto alla data del 30.3.2024 almeno una spesa documentata da fattura (Tab. 10)
  • Abolizione delle agevolazioni per l’installazione delle caldaie uniche a condensazione alimentate a combustibili fossili in aderenza alla normativa europea in materia di Case Green
  • Limitazione delle detrazioni fiscali in genere (ristrutturazioni, assicurazioni, spese scolastiche ed universitarie e in genere per gli oneri detraibili) in funzione delle fasce di reddito (oltre 75.000 euro) e dei figli a carico.

Prima di analizzare le tabelle di sintesi è necessario evidenziare la nuova previsione in base alla quale la percentuale di detrazione fiscale varia a seconda che gli interventi vengano eseguiti sull’immobile “prima casa” o su altro immobile.

Per tutte le spese sostenute dal 1/1/2025, infatti, è importante definire il concetto di “prima casa” con il quale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica e vive abitualmente. Ai fini del beneficio della detrazione del 50% delle spese sostenute è necessario, quindi, non solo aver acquisito la residenza anagrafica nell’immobile in questione ma anche dimorarci (come comprovato dall’utilizzo delle utenze).

Vi sono immobili nei quali l’abitabilità si ottiene al termine dei lavori e, dunque, la residenza, può essere acquisita solo successivamente alla dichiarazione catastale di abitabilità. Tale circostanza potrebbe limitare la detrazione fiscale che sarà al 36% e non più al 50% fino a quando il requisito della residenza+dimora non venga soddisfatto (legge di Bilancio per l’anno 2025, art. 1, co 54-55, L. n. 207/2024), salvo diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Analogamente, la detrazione in misura pari al 50% viene concessa solamente a coloro che sono proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione); il semplice detentore dell’immobile (es. inquilino ) o il familiare convivente non proprietario può beneficiare della detrazione ridotta pari al 36%. Anche in merito a tale problematica si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tabelle e approfondimenti nel link sottostante:

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